La sicurezza antincendio cambia
ed il professionista diventa "Professionista Antincendio"

SICUREZZA ANTINCENDIO

“La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l’insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze”. ( art. 13, d.lgs 8 marzo 2006, n. 139).

Uno studio recente rileva che gli interventi giornalieri di soccorso per cause d’incendio nel nostro Paese ammonterebbero a circa 2000.

Nonostante l’entità di questo dato, il numero di morti in rapporto al numero di abitanti e l’entità dei danni in rapporto al PIL, sono in Italia i più bassi d’Europa. Segnale questo che denota come le azioni delle autorità competenti atte a semplificare questa materia rivelatasi troppo pesante sin dai suoi albori, stiano andando nella giusta direzione.

Con il d.p.r. n.151 del 1° agosto 2011 è cambiata non solo l’impostazione procedurale, ma anche l’identificazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che, rispetto all’ormai vetusto d.m. 16 febbraio 1982, vengono aggiornate e ridotte da 97 a 80 attività, superando definitivamente anche i vecchi allegati A e B del d.p.r. 26 maggio 1959, n.689.

La novità sostanziale del nuovo d.p.r. n. 151 è senz’altro rappresentata dall’introduzione del principio di modularità degli adempimenti rispetto alle caratteristiche dell’attività di riferimento. A questa novità si associa l’introduzione della “SCIA” (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) che rende sempre più importante ed incisivo il ruolo dei liberi Professionisti della “nuova prevenzione incendi” e che solleva il Corpo Nazionale dei V.V.F. dal gestire le pratiche della stragrande maggioranza delle attività soggette pur rimanendo in capo a questo il ruolo essenziale di tutore della sicurezza.

Il nuovo regolamento 305/2011 sui prodotti da costruzione (e, già prima, la direttiva prodotti da costruzione 89/106/CEE) ha individuato tra i requisiti essenziali e prioritari delle strutture proprio la sicurezza in caso di incendio. Questa risulta seconda solo alla resistenza meccanica e stabilità, lasciando alle spalle (in ordine) igiene salute e ambiente, sicurezza d’uso, protezione contro il rumore e risparmio energetico.

Vista la rilevanza della materia, il legislatore ha voluto delegare solo Professionisti appositamente formati e riconosciuti dal Ministero dell’interno solo se iscritti ad appositi elenchi. Nasce così la figura del “Professionista Antincendio”, l’unico che, già appartenente al proprio albo professionale, a conclusione di un ulteriore e specifico percorso formativo con esame finale, è legittimamente autorizzato ed abilitato al rilascio di certificazioni in materia antincendio su impianti e strutture.

L’introduzione dell’obbligo di aggiornamento con periodicità quinquennale previsto per garantire il mantenimento di un adeguato livello di preparazione in materia, contribuirà ad assicurare una altrettanto adeguata risposta alle esigenze di sicurezza della collettività.

Siamo consci del fatto che solo la competente attività del “Professionista Antincendio” mirata ad uno studio attento del lay-out interno, al calcolo esatto della resistenza al fuoco delle strutture, al corretto dimensionamento delle vie di esodo, alla giusta scelta dei sistemi di protezione attiva ecc., consentono al personale dei Vigili del fuoco che interviene sugli scenari incidentali, di intraprendere azioni di soccorso tempestive, mirate ed efficaci.

Lo StudioVela49, nella persona dell’ing. Natale Lombardo, è detentore dell’abilitazione ministeriale richiesta ed è a disposizione di tutti coloro che necessitano di qualsiasi pratica inerente la materia antincendio.